Art. 29.
(Associazioni degli iscritti agli albi).

      1. I professionisti iscritti agli albi possono pubblicizzare, nelle forme e con le modalità disciplinate dal codice deontologico, la propria partecipazione alle scuole, ai seminari e ai corsi previsti dall'articolo 28 nonché la propria appartenenza a un'associazione di professionisti di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. I professionisti iscritti agli albi, al fine di favorire l'identificazione di specifici profili professionali, possono costituire apposite associazioni dotate dei seguenti requisiti:

          a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione e deve avere adeguate diffusione e rappresentanza territoriali;

          b) lo statuto dell'associazione deve prevedere come scopo la promozione del profilo professione nonché la formazione e l'aggiornamento professionali dei suoi iscritti;

 

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          c) lo statuto dell'associazione deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale;

          d) l'associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee al perseguimento delle proprie finalità di innalzamento dei livelli di qualificazione professionale e di aggiornamento professionale.

      3. Le associazioni di cui al presente articolo comunicano il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo al Ministero della giustizia ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e). Nel caso in cui sia accertata la mancanza dei suddetti requisiti è inibita all'associato la pubblicizzazione della propria appartenenza all'associazione medesima.